1) Editorial: Will science save us? EBioMedicine 2020.
2) https://www.simlaweb.it/2020/04/06/responsabilita-medica-e-covid19-lettera-di-simla-ai-medici-legali-italiani/.
3) https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/687342.
4) van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020 Mar 17. doi: 10.1056/NEJMc2004973.
5) Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020 Mar;104(3):246-251. doi: 10.1016/j.jhin.2020.01.022. Epub 2020 Feb 6.
6) De Bartolo D, Arena V, Grassi S, Ausania F, Gratteri S, Oliva A, Ricci P. The key role of the pathologist in sepsis-related risk and claims management of tertiary hospitals. Euromediterranean Biomedical Journal 2020.
7) Aquila I, Sacco MA, Abenavoli L, Malara N, Arena V, Grassi S, Ausania F, Boccuto L, Ricci C, Gratteri S, Oliva A, Ricci P. SARS-CoV-2 Pandemic: Review of the Literature and Proposal for Safe Autopsy Practice. Archives of Pathology & Laboratory Medicine 2020.
8) Sapino A, Facchetti F, Bonoldi E, Gianatti A, Barbareschi M. Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia - SIAPEC. The autopsy debate during the COVID-19 emergency: the Italian experience. Virchows Arch. 2020 Apr 29:1–3. doi: 10.1007/s00428-020-02828-2. Epub ahead of print. PMID: 32350596; PMCID: PMC7190281.
9) Brusco C. Cassazione e responsabilità penale del medico. Tipicità e determinatezza nel nuovo art. 590-sexiesc.p., inDiritto penale contemporaneo, 2017.
10) Caputo M. “Filo d’arianna” o “flauto magico”? Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpamedica, inDiritto penale contemporaneo, 2012.
11) Gualniera P, Mondello C, Scurria S, Oliva A, Grassi S, Pizzicannella J, Alibrandi A, Sapienza D, Asmundo A. Experience of an Italian Hospital Claims Management Committee: A tool for extrajudicial litigations resolution. Legal Medicine 2020. https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2019.101657.
12) Con questa dizione, nata in ambiente anglosassone, si intende un sistema in cui il ricorso ad uno standard stabilito dalla legge costituisce un porto sicuro, ovvero esclude la punibilità di eventuali errori.
13) Glasziou P. Evidence based medicine and the medical curriculum BMJ, 2008.
14) Densen P. Challenges and opportunities facing medical education. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2011;122:48‐58.
15) Spicer J, Chamberlain C, Papa S. Provision of cancer care during the COVID-19 pandemic. Nat Rev Clin Oncol. 2020.
16) Caputo M. Le ‘sabbie mobili’ dell’imperizia e la ‘viscosità’ dell’art. 590-sexies c.p. Considerazioni de lege latae de lege ferenda. Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario) 2019.
17) Oliva A, Grassi S, Pascali VL. L’imperizia dopo la Legge n. 24 del 2017: per avere un porto sicuro servono confini chiari. Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario) 2019.
18) Voultos P, Oliva A, Grassi S, Palmiero D, Spagnolo AG. Are errors in Otorhinolaryngology always signs of medical malpractice? Acta Otorhinolaryngologica Italica 2020.
19) Cfr. AIPDP, Materiali per la riforma dei delitti contro la persona, sottogruppo composto dai proff. Seminara S, Pulitanò D, Caputo M.Il regime di responsabilità penale dell’esercente una professione sanitaria, in www.aipdp.it/documenti-reati-colposi-contro-la-persona, e in particolare la bozza di un futuribile, nuovo art. 590-sexies c.p. - Non punibilità dell’esercente le professioni sanitarie - « 1. Nei casi previsti dagli artt. 589, 590 e 593-bis non è punibile l’esercente una professione sanitaria che ha commesso il fatto nello svolgimento di un’attività sanitaria che comporta la soluzione di problemi di speciale difficoltà, sempre che la colpa non sia grave.2. La colpa è grave quando la deviazione dalle regole di diligenza, prudenza e perizia, ovvero l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è particolarmente rilevante e ha creato un rischio irragionevole per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento.3. Se la causazione dell’evento è stata determinata da una grave carenza organizzativa, la colpa dell’esercente la professione sanitaria non è grave.4. La carenza organizzativa è grave quando l’ente nel quale si svolge l’attività sanitaria non ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione finalizzati alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie, idonei a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi, e ha creato un rischio incompatibile con l’osservanza di un livello elevato di sicurezza delle cure ».
20) SIMLA. Responsabilità medica e COVID19. Lettera di SIMLA ai medici legali italiani. Disponibile su: https://www.simlaweb.it/2020/04/06/responsabilita-medica-e-covid19-lettera-di-simla-ai-medici-legali-italiani/.
21) Consiglio Nazionale Forense (National Bar Council). Coronavirus, CNF: “Sanzioni ad avvocati che speculano sul dolore”. Disponibile su: https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/687342.
22) Ponzanelli G. La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da covid. Giustizia Civile.com 2020.
23) European commission - Directorate-general for economic and financial affairs. The macroeconomic effects of a pandemic in Europe - A model-based assessment. 2006.
24) Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (2007). Disponibile su http://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioContenutiInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=722&area=influenza&menu=vuoto.
25) Logar S. Care home facilities as new COVID-19 hotspots: Lombardy Region (Italy) case study. Arch Gerontol Geriatr. 2020.
26) Cfr. nota 22.
27) Cfr. nota 22.
28) Cfr. nota 22.
29) Nel 1992 il riferimento tabellare era dato dalla “tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111”, ovvero alle otto categorie previste per le pensioni privilegiate ordinarie.
30) Cfr. nota 22.
31) Cfr. nota 22.
32) Modalità affatto scontata giacché è sufficiente pensare alla malaria, quando non era riconosciuta alcuna copertura INAIL perché « infestava intere regioni del Paese » e si trattava dunque di un « un rischio generico di malattia e di morte per le popolazioni, non un rischio specifico dei lavoratori » Corte Cost. n. 226 del 1987. Non è un caso, del resto, che la legge abbia riconosciuto l’infortunio da contagio Covid ma, al contempo, non lo ha computato ai fini della determinazione dell’oscillazione del premio. Potendosi da ciò ricavare una sorta di percepita neutralità del datore di lavoro rispetto all’evento infortunio, quasi a limitarne le possibili responsabilità.
33) Marazza M. L’art. 2087 c.c. nella pandemia Covid-19 (e oltre). Riv. It. Dir. Lav., n. 2/2020.
34) Cass. Sez. Un. 2697 del 1972; n. 23565 del 2007; n. 355 del 2013.
35) Corte Cost. n. 271 del 2011.
36) Cass. pen. n. 19381 del 2019.
37) Cass. pen. n. 16715 del 2018.
38) Si consideri ancora Cass. pen. n. 16715 del 2018, per la quale “va chiarito che il punto di ricaduta ... è rappresentato dalla prevedibilità dell’evento, quale canone che permette, unitamente a quello della evitabilità dell’evento, di identificare la regola cautelare che, perché riconosciuta già al tempo in cui il garante era stato chiamato ad operare prudenzialmente, permette di definire il comportamento doveroso e, conseguentemente, di apprezzare come ’violazione di regola cautelare’ la condotta all’esame”.