Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.101
Principio del contraddittorio.
[I]. Il giudice, salvo
che la legge disponga altrimenti [625
2, 641
1, 669-sexies
2, 697
1],
non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta
non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
[II]. Se ritiene di porre
a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice
riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine,
non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione,
per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima
questione (1).
(1) Comma inserito dall'art. 45, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.