Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.553
Assegnazione e vendita di crediti.
[I]. Se il terzo si dichiara
o è dichiarato debitore [547-549]
di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni,
il giudice dell'esecuzione (1) le assegna in pagamento, salvo esazione,
ai creditori concorrenti [2928 c.c.].
[II]. Se le somme dovute
dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite
perpetue o temporanee [1861
1 c.c.],
e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano
le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose
mobili.
[III]. Il valore delle
rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere
ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.
(1) Le parole « giudice dell'esecuzione » sono state sostituite alla parola « pretore » dall'art. 93 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.