Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.360
Sentenze impugnabili e motivi di ricorso (1).
[I]. Le sentenze pronunciate
in grado d'appello o in unico grado [339
1, 420-bis]
possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione [37]; 2) per violazione delle norme sulla competenza [38],
quando non è prescritto il regolamento di competenza [42]; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
[113] e dei contratti e accordi collettivi nazionali
di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento [156 ss., 161]; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti (2).
[II]. Può inoltre essere
impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale,
se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso
l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
[III]. Non sono immediatamente
impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni
insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per
cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva,
allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
[IV]. Le disposizioni di
cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti
diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione
per violazione di legge.
(1) Articolo...