Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.190
Comparse conclusionali e memorie (1).
[I]. Le comparse conclusionali
debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni
successivi.
[II]. Per il deposito delle
comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio,
può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
(1) Articolo sostituito dapprima dall'art. 20 l. 14 luglio 1950, n. 581 e successivamente dall'art. 24 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente recitava: «[I]. Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo. [II]. Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano. [III]. Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni. [IV]. Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza di rimessione, di rinunziare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente. [V]. Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70».