Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.183
Prima comparizione delle parti e trattazione della causa (1).
[I]. All'udienza fissata
per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore
verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre,
pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo
102, secondo comma, dall'articolo 164,
secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167,
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e
dall'articolo 291, primo comma.
[II]. Quando pronunzia
i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza
di trattazione.
[III]. Il giudice istruttore
fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185.
[IV]. Nell'udienza
di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma,
il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti
necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene
opportuna la trattazione.
[V]. Nella stessa udienza
l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza
della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può
altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo
comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
[VI]. Se richiesto, il
giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: ...