Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.105
Intervento volontario.
[I]. Ciascuno può intervenire
in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le
parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto [344, 404
1] o dipendente dal
titolo dedotto nel processo medesimo [267
1, 419].
[II]. Può altresì intervenire
per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse
[100, 246, 344, 404
2].