Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.91
[I]. Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui [277, 279
2 n. 1,2,3,5], condanna
la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte
[385, 75 att.] e
ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie
la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna
la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento
delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo
quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92 (1).
[II]. Le spese della sentenza
sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della
notificazione della sentenza [326
1],
del titolo esecutivo [474] e del precetto [480] sono liquidate dall'ufficiale giudiziario
con nota in margine all'originale e alla copia notificata.
[III]. I reclami contro
le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste
negli articoli 287 e 288 dal
capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale
giudiziario.
[IV]. Nelle cause previste
dall'articolo 82, primo comma, le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore
della domanda (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 10, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Il testo precedente recitava: «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna...