Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
ARTICOLO N.168 ter
Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova (1).
[I]. Durante il periodo
di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione
del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
[II]. L'esito positivo
della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato
non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie,
ove previste dalla legge.
(1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 28 aprile 2014, n. 67.