Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
ARTICOLO N.115
Accordo per commettere un reato. Istigazione.
[I]. Salvo che la legge
disponga altrimenti [270, 271, 304, 305, 306],
qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato,
e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.
[II]. Nondimeno, nel caso
di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura
di sicurezza [229].
[III]. Le stesse disposizioni
si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [266, 302, 303, 322, 327, 414, 415],
se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso (1).
[IV]. Qualora la istigazione
non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto,
l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza [229].
(1) V. anche art. 1 2-3 d.lg. C.p.S. 7 novembre 1947, n. 1559; art. 8 l. 9 ottobre 1967, n. 962; art. 82 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.