Legge 1994 - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi
e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (1).
(1) A norma dell'articolo
3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine "procuratore legale"
contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato".