ARTICOLO N.2700
Efficacia dell'atto pubblico.
[I]. L'atto pubblico
fa piena prova, fino a querela di falso [221 ss. c.p.c.],
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti [178, 775 c. nav.].