ARTICOLO N.2423
Redazione del bilancio (1).
[I]. Gli amministratori
devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico, dal rendiconto finanziario (2) e dalla nota integrativa.
[II]. Il bilancio deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell'esercizio.
[III]. Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
[IV]. Non occorre rispettare
gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i
criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione (3).
[V]. Se, in casi eccezionali,
l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti
in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al...