ARTICOLO N.2050
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
[I]. Chiunque cagiona danno
ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura
o per la natura dei mezzi adoperati [965 c. nav.],
è tenuto al risarcimento [2056 ss.; 678
c.p.], se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare
il danno [2054] (1).
(1) V. artt. 15 ss. l. 31 dicembre 1962, n. 1860 e l. 23 aprile 1991, n. 147. V. art. 5 l. 25 gennaio 1983, n. 23.