ARTICOLO N.1757
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
[I]. Se il contratto è
sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel
momento in cui si verifica la condizione [1353 ss.].
[II]. Se il contratto è
sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene
meno col verificarsi della condizione [1353 ss.].
[III]. La disposizione
del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile [1425 ss.] o rescindibile [1447
ss.], se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.