ARTICOLO N.1585
Garanzia per molestie.
[I]. Il locatore è tenuto
a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il
godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla
cosa medesima [949
2].
[II]. Non è tenuto a garantirlo
dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore
la facoltà di agire contro di essi in nome proprio [1168
2].