ARTICOLO N.1384
Riduzione della penale.
[I]. La penale può essere
diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata
eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente
eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva
all'adempimento [1174, 1256
2; 163 trans.].