ARTICOLO N.1349
Determinazione dell'oggetto.
[I]. Se la determinazione
della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta
che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere
con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è
manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice [778
3, 1287
3, 1473
2, 2264, 2603
4; 113 c.p.c.].
[II]. La determinazione
rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la
sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano
per sostituirlo, il contratto è nullo.
[III]. Nel determinare
la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della
produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.