ARTICOLO N.1172
Denunzia di danno temuto.
[I]. Il proprietario, il
titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha
ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti
pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del
suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità
giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare
al pericolo [688 ss. c.p.c.].
[II]. L'autorità giudiziaria,
qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia [1179]
per i danni eventuali.