ARTICOLO N.1123
Ripartizione delle spese.
[I]. Le spese necessarie
per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio,
per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale
al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione [1104, 1118
2; 68 ss.
att.].
[II]. Se si tratta di cose
destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite
in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
[III]. Qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire
una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione
sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità [1124-1126; 63 att.].