ARTICOLO N.151
Separazione giudiziale (1).
[I]. La separazione può
essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà
di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
[II]. Il giudice, pronunziando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione [548
2, 585
2],
in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio [143
2, 147].
(1) Articolo così sostituito dall'art. 33 l. 19 maggio 1975, n. 151.