ARTICOLO N.5
Atti di disposizione del proprio corpo.
[I]. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume [1343, 1418; 579 c.p.]1.
(1)
[1] In deroga al presente articolo, v. art. 1 l. 19 settembre 2012, n. 167, recante « Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi ».