1. La questione all'esame.
In un recentissimo contributo sul rapporto di causalità nella giurisprudenza a dieci anni dalla sentenza Franzese, illustre dottrina ha asserito, ammettendo che probabilmente si trattava di « un'affermazione brutale, e un po' provocatoria », che detta famosa decisione « sul piano del diritto penale sostanziale, [...] ha ristabilito l'ovvio, in un momento però di grave disorientamento culturale sul tema » (1) .
Ebbene, anche la essenziale sentenza in commento, almeno ad avviso di chi scrive, « ristabilisce l'ovvio » con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (nonché a quelle di cui all'art. 256, commi 2 e 3, e alle condizioni che consentono il sequestro probatorio di un sito che si assume contaminato (2)), in un momento caratterizzato da qualche « disorientamento » della magistratura, specie di quella inquirente, quando chiamata a confrontarsi con talune fattispecie ambientali, particolarmente complesse. Tuttavia, la nostra è affermazione tutt'altro che provocatoria e per nulla brutale; al contrario, vuole essere un segnale di pieno apprezzamento e condivisione per la pronuncia che perciò segnaliamo e favorevolmente commentiamo.
La sentenza conclude, per il momento - ed infatti l'estensore lo precisa, nella parte finale, provvedendo a specificare come « allo stato » sia da considerarsi corretta la ordinanza del Tribunale del riesame impugnata e, al contrario, debba rigettarsi il ricorso del P.M. -, una vicenda della quale abbiamo già dato conto in un precedente numero di questa Rivista ...