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La Suprema Corte « ristabilisce l'ovvio » con riferimento al reato di cui al comma 1 dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006, e altro ancora.
  • Sommario

    1. La questione all'esame. - 2. Le motivazioni del ricorrente e le conclusioni del Supremo Collegio - 3. Breve analisi del reato di cui all'art. 257, comma 1, D.Lgs. 152/2006. - 4. Il ruolo del « nuovo inquinamento » nel reato di cui al comma 1 art. 257 D.Lgs. 152/2006. - 5. L'irrinunciabile collegamento tra inquinamento e progetto di bonifica. - 6. Inquinamento ex art. 17 D.Lgs. 22/1997 vs. inquinamento ex art. 257 D.Lgs. 152/2006. - 7. La dubbia contestabilità dei reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006. - 8. Brevi cenni in tema di sequestro probatorio.

  • 1. La questione all'esame.

    In un recentissimo contributo sul rapporto di causalità nella giurisprudenza a dieci anni dalla sentenza Franzese, illustre dottrina ha asserito, ammettendo che probabilmente si trattava di « un'affermazione brutale, e un po' provocatoria », che detta famosa decisione « sul piano del diritto penale sostanziale, [...] ha ristabilito l'ovvio, in un momento però di grave disorientamento culturale sul tema »  (1) .

    Ebbene, anche la essenziale sentenza in commento, almeno ad avviso di chi scrive, « ristabilisce l'ovvio » con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (nonché a quelle di cui all'art. 256, commi 2 e 3, e alle condizioni che consentono il sequestro probatorio di un sito che si assume contaminato  (2)), in un momento caratterizzato da qualche « disorientamento » della magistratura, specie di quella inquirente, quando chiamata a confrontarsi con talune fattispecie ambientali, particolarmente complesse. Tuttavia, la nostra è affermazione tutt'altro che provocatoria e per nulla brutale; al contrario, vuole essere un segnale di pieno apprezzamento e condivisione per la pronuncia che perciò segnaliamo e favorevolmente commentiamo.

    La sentenza conclude, per il momento - ed infatti l'estensore lo precisa, nella parte finale, provvedendo a specificare come « allo stato » sia da considerarsi corretta la ordinanza del Tribunale del riesame impugnata e, al contrario, debba rigettarsi il ricorso del P.M. -, una vicenda della quale abbiamo già dato conto in un precedente numero di questa Rivista...

 

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