ARTICOLO N.1
Semplificazioni in materia di controlli
Art. 1
1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione».
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».
3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonche' delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale ...