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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Messaggio 2 maggio 2007, n. 10983; Circolare INPS 2 agosto 2007, n. 111; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 1/E; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2012, n. 4/E; Messaggio INPS 24 maggio 2012 n. 8948; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62.
ARTICOLO N.16 bis
Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate1
1. Con riferimento ai debiti iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis.
[1] Articolo inserito dall'articolo 32, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.