ARTICOLO N.52
(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: "1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario 1;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma." 2
2) al comma 3, alinea, le parole "di due rate consecutive" sono sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive" (A).
b) all'articolo 52:
1) al comma 2-bis le parole: " e 79," sono sostituite dalle seguenti: ", 79 e 80, comma 2, lettera b),";
2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
"2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti...