ARTICOLO N.17
Art. 17.
1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".