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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare del Ministero dell’interno 31 luglio 2001 n. 333 – A/9806G32 ; Messaggio INPS 7 giugno 2007, n. 15021; Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995; Circolare del Ministero dell'Interno 17 giugno 2009, n. 49; Circolare AGEA 12 gennaio 2009, n. 1; Circolare INPS 8 giugno 2011, n. 80; Circolare CNR 25 gennaio 2012 n. 7/2012; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 gennaio 2012 n. 1872998; Circolare Inps 24 luglio 2012 n. 100; Circolare Inps 27 settembre 2012 n. 117; Circolare Ministero della Difesa 17 gennaio 2013 n. 701319; Circolare Ministero della Difesa 25 febbraio 2013 n. 8973.
[1] In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
[2] In luogo di Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, leggasi Ministro/Ministero delle comunicazioni, ex art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249.
[3] Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono state trasferite alle regioni le funzioni e i compiti relativi al collocamento.
[4] In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
[5] Vedi l'articolo 2 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, conv., con modificazioni, in legge 3 dicembre 2004, n. 291.
ARTICOLO N.38
Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h) , i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i princìpi della presente legge.