(1) In riferimento al presente Decreto vedi: Circolare Ministero della Difesa 19 ottobre 2011 n. 71602; Circolare Ministero della Difesa 28 febbraio 2012 n. 610594; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 03 febbraio 2012 n. 1/2012; Circolare Inps 06 marzo 2012 n. 32; Circolare CNR 23 marzo 2012 n. 14/ 2011; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari dipartimenti) 03 febbraio 2012 n. 1; Circolare Inps 24 luglio 2012 n. 100.
ARTICOLO N.6
Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave
Art. 6
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.».