1. La sentenza in commento affronta l'annoso tema della natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Pur respingendo il ricorso per inammissibilità dei due motivi proposti, la Corte non si sottrae all'enunciazione dei principî applicabili al merito delle questioni sollevate.
2. Nel caso esaminato, un dipendente della RAI non aveva fruito delle ferie per un certo periodo; giunto in prossimità del pensionamento, la Società lo aveva invitato a godere nel periodo residuo di tutte le ferie maturate, anche in corso d'anno.
Ciò non si era verificato e, di conseguenza, cessato il rapporto, il lavoratore ha convenuto in giudizio la società chiedendo il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie. La sua domanda è stata accolta in entrambi i gradi di merito e, infine, confermata in Cassazione.
3. Come noto, sulla natura dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute si fronteggiano orientamenti polarizzati intorno a tre opzioni (1): risarcitoria, retributiva o «mista» (2).
La tesi della natura risarcitoria è quella più risalente nel tempo ed individua nel mancato riposo del lavoratore un danno in re ipsa, che prescinde da una specifica allegazione (3).
Secondo tale orientamento, il diritto all'indennità sostitutiva scaturisce dall'art. 1218 c.c. e dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligazione di consentire al lavoratore il godimento del riposo feriale; essa ha la funzione di riparare il danno costituito dal mancato recupero delle energie psicofisiche del prestatore di lavoro e dalla perdita della...