Titolo:
La crisi economica giustifica il licenziamento e la sostituzione del lavoro subordinato con le analoghe prestazioni gratuite rese dalla moglie del datore di lavoro
  • Sommario

  • 1. La sentenza in commento trae origine da una vicenda che, nella prospettazione della lavoratrice, segretaria presso uno studio medico ginecologico, presentava circostanze di estrema gravità: il datore di lavoro, coniugato, l'avrebbe indotta, per anni, a prestazioni sessuali sotto la minaccia del licenziamento, salvo infine licenziarla allorché si prospettava una più assidua presenza della moglie presso lo studio, dissimulandone le reali motivazioni sotto la copertura di dichiarate ragioni oggettive.

    Nei diversi gradi di giudizio percorsi, tuttavia, la lavoratrice non è mai riuscita a fornire la prova della propria ricostruzione dei fatti cosicché il licenziamento, anziché sotto il profilo del motivo illecito, è stato esaminato sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo addotto: la necessità di ridurre i costi di gestione sopprimendo la posizione di segretaria già attribuita alla lavoratrice e affidandone le residue mansioni alla moglie del titolare che le avrebbe svolte a titolo gratuito.

    La critica della lavoratrice sulla statuizione relativa al licenziamento si è incentrata, oltre che sull'apprezzamento del materiale probatorio, a suo avviso inadeguato, sul fatto che la contrazione dei ricavi fosse meramente contingente e che non fosse, a suo dire, influente in modo decisivo sulla normale attività produttiva. Conseguentemente, secondo la lavoratrice, il licenziamento contrastava con i principi di correttezza e buona fede e con la legittimità delle scelte di carattere produttivo-organizzativo dell'imprenditore, di cui all'art. 41 Cost.

    La Corte ha confermato la fondatezza del licenziamento, come, in precedenza, avevano ritenuto la Corte d'Appello e il Tribunale. I Giudici di merito avevano infatti accertato che (i) i ricavi dello studio medico si erano progressivamente e drasticamente ridotti nel triennio a cavallo del licenziamento, passando da circa Euro 80.000 nel 2007, a circa Euro 46.000 nel 2009; che (ii)...

 

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