1. Il rapporto tra giurisdizione civile e arbitrato è stato definito in termini innovativi dal regolamento (UE) n. 1215/2012, che sostituirà dal 15 gennaio 2015 il regolamento (CE) n. 44/2001. La nuova disciplina uniforme ribadisce l'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione materiale del regolamento (art. 1, par. 2, lett. d)) già formulata nella disciplina previgente fin dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 (1). Ma, diversamente da quella, il regolamento n. 1215/2012 contiene indicazioni che orientano i rapporti tra arbitrato e giustizia civile nello spazio giudiziario europeo. Si tratta — specificamente — del lunghissimo 12º considerando e dell'art. 73, par. 2, che richiama la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali stranieri (2).
L'« emprise » — sia pure indiretta e limitata — dell'UE in materia di arbitrato nel settore del diritto internazionale privato uniforme non è una novità radicale, poiché già l'originario art. 220 del Trattato CE, sulla cui base venne adottata la Convenzione di Bruxelles del 1968, richiamava la circolazione delle sentenze arbitrali tra le materie che potevano essere oggetto di una convenzione (“comunitaria”) tra Stati membri. L'art. 81 TFUE — che costituisce l'attuale base giuridica degli atti di diritto internazionale privato uniforme nell'ambito dell'UE — non menziona specificamente l'arbitrato tra i campi in cui sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile ma fa un generale riferimento allo « sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie » (lett. g)) nel quale si può comprendere anche l'arbitrato ...