Titolo:
IL COORDINAMENTO TRA ARBITRATO E GIUSTIZIA CIVILE NEL REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012
  • Sommario

    1. Le innovazioni in materia di arbitrato contenute nel regolamento (UE) n. 1215/2012. — 2. La potenziale sovrapposizione ratione materiae tra arbitrato e giurisdizione civile. — 3. La regola uniforme introdotta dal regolamento n. 1215/2012 per impedire « torpedo actions » in deroga al foro prorogato. — 4. La mancata formulazione di un'analoga regola per l'arbitrato e la scelta finale di dare rilevanza europea al favor arbitrati. — 5. La nozione uniforme di materia arbitrale esclusa dal regolamento n. 1215/2012: a) procedimenti arbitrali oggetto dell'esclusione. — 6. Segue: b) ambito delle liti escluse e loro continuità con l'esercizio della giurisdizione di uno Stato membro in base al regolamento. — 7. La « comunitarizzazione » del principio del favor arbitrati. — 8. Il coordinamento tra fonti in relazione a: a) validità della convenzione arbitrale. — 9. Segue: b) continuità tra decisione sulla invalidità della convenzione arbitrale e circolazione della decisione di merito del giudice nazionale di uno Stato membro. — 10. Segue: c) litispendenza e connessione tra giudizio civile e procedimento arbitrale nello spazio giudiziario europeo. — 11. Segue: d) provvedimenti cautelari del giudice nazionale in relazione ad una lite compromessa in arbitrato. — 12. Segue: e) compatibilità tra decisione giudiziaria e lodo nello spazio giudiziario europeo. — 13. Conclusioni.

  • 1. Il rapporto tra giurisdizione civile e arbitrato è stato definito in termini innovativi dal regolamento (UE) n. 1215/2012, che sostituirà dal 15 gennaio 2015 il regolamento (CE) n. 44/2001. La nuova disciplina uniforme ribadisce l'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione materiale del regolamento (art. 1, par. 2, lett. d)) già formulata nella disciplina previgente fin dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 (1). Ma, diversamente da quella, il regolamento n. 1215/2012 contiene indicazioni che orientano i rapporti tra arbitrato e giustizia civile nello spazio giudiziario europeo. Si tratta — specificamente — del lunghissimo 12º considerando e dell'art. 73, par. 2, che richiama la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali stranieri (2).

    L'« emprise » — sia pure indiretta e limitata — dell'UE in materia di arbitrato nel settore del diritto internazionale privato uniforme non è una novità radicale, poiché già l'originario art. 220 del Trattato CE, sulla cui base venne adottata la Convenzione di Bruxelles del 1968, richiamava la circolazione delle sentenze arbitrali tra le materie che potevano essere oggetto di una convenzione (“comunitaria”) tra Stati membri. L'art. 81 TFUE — che costituisce l'attuale base giuridica degli atti di diritto internazionale privato uniforme nell'ambito dell'UE — non menziona specificamente l'arbitrato tra i campi in cui sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile ma fa un generale riferimento allo « sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie » (lett. g)) nel quale si può comprendere anche l'arbitrato ...

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