MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare.
1.1. Va esaminata per prima, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., comma 2, l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla Groupama.
Tale eccezione è fondata sull'assunto che il ricorso sia stato depositato oltre i termini di cui all'art. 369 c.p.c..
1.2. L'eccezione è infondata.
L'ultima notifica del ricorso si è perfezionata il 18.1.2013, ed il deposito in cancelleria è avvenuto il 6.2.2013: e dunque entro i 20 giorni prescritti dalla legge.
L'errore in cui incorre la società controricorrente è quello di computare il termine per il deposito del ricorso non già dal perfezionamento della notifica (come affermato più volte da questa Corte: da ultimo, da Sez. 3^, Sentenza n. 9861 del 07/05/2014, Rv.
630931), ma dalla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso ambedue i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Si assumono violati gli artt. 112, 115 e 116 c.p.c..
Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato:
(a) nel rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del ritardato conseguimento della laurea, a sua volta provocato dall'invalidità conseguente al sinistro;
(b) nel ritenere non provato l'ammontare del reddito della vittima, ai finì del risarcimento del danno da incapacità lavorativa (liquidato perciò in base al triplo della pensione sociale, importo minore rispetto al reddito che il ricorrente assume perduto);
(c) nel rigettare la domanda di risarcimento del danno delle spese sostenute per soggiorni termali e spese...
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