Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.96
Responsabilità aggravata (1).
[I]. Se risulta che la
parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave,
il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle
spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
[II]. Il giudice che accerta
l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare
[669-duodecies], o trascritta domanda
giudiziaria [2652 ss., 2690
ss. c.c.], o iscritta ipoteca giudiziale [2818
c.c.], oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza
della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o
il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione
dei danni è fatta a norma del comma precedente.
[III]. In ogni caso, quando
pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91,
il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
(2).
(1) In tema di equa riparazione, v. art. 2, comma 2-quinquies lett. a), l. 24 marzo 2001, n. 89, ai sensi del quale, in favore della parte soccombente condannata a norma del presente articolo, non è riconosciuto alcun indennizzo.
(2) Comma inserito dall'art. 45, comma 12, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.