ARTICOLO N.2373
Conflitto d'interessi (1).
[I]. La deliberazione approvata
con il voto determinante di coloro (2) che abbiano, per conto proprio o di
terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a
norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle
danno.
[II]. Gli amministratori
non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni
riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
(1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.
(2) L'art. 1, comma 7, del d.lg. 27 gennaio 2010 n. 27, ha sostituito le parole «di soci» con le parole: «di coloro».